Conguaglio in bolletta
Il conguaglio in bolletta è il ricalcolo con cui il fornitore allinea quello che ti ha fatturato a stima con quello che hai consumato davvero. È la differenza fra due numeri, una cosa diversa da una penale o da un costo in più.
Cos’è un conguaglio in bolletta
Il conguaglio in bolletta è il ricalcolo di importi già fatturati sulla base di consumi stimati, fatto quando arriva una lettura reale del contatore.
Fino a quel momento le bollette che hai pagato erano provvisorie. La lettura le rende definitive: se avevi consumato più della stima paghi la differenza, se avevi consumato meno la differenza ti torna indietro come credito.
Un conguaglio può quindi essere anche a tuo favore. Arriva più spesso a debito per una ragione sola: le stime tendono a stare sotto i consumi reali.
Perché arriva il conguaglio: stime contro consumi reali
Il conguaglio arriva perché in bolletta possono finire due tipi di consumo. ARERA li chiama consumi effettivi — rilevati dal distributore o comunicati da te con l’autolettura, una volta validata dal distributore — e consumi stimati, che il fornitore calcola in mancanza di letture, sulla base dei tuoi consumi storici.
Quando manca la lettura, il fornitore stima. Quando la lettura arriva, ricalcola. Quel ricalcolo è il conguaglio.
Ecco come nasce la differenza. I numeri qui sotto sono un esempio costruito: sono tondi apposta per far vedere il meccanismo.
| kWh | Come si legge | |
|---|---|---|
| Consumo stimato e fatturato in 12 mesi | 2.000 | Quello che hai già pagato, bolletta dopo bolletta |
| Consumo reale rilevato alla lettura | 2.800 | Quello che il contatore ha registrato davvero |
| Differenza a conguaglio | 800 | Energia consumata e ancora da pagare |
Al prezzo di riferimento ARERA per il cliente vulnerabile — 31,63 c€/kWh tasse incluse, in vigore dal 01.07.26 — quegli 800 kWh valgono 253,04 €. Il conguaglio è esattamente quella cifra.
Il conguaglio riguarda prevalentemente il gas. I contatori elettronici comunicano la lettura al distributore ogni mese, quindi sull’energia elettrica la fatturazione a stima dura poco.
Come capire se la bolletta che hai in mano è un conguaglio
Per capire se la bolletta è un conguaglio il riquadro da guardare è quello delle letture e dei consumi, prima del totale da pagare.
Sono tre controlli, in quest’ordine.
- Cerca il tipo di lettura. ARERA distingue le letture rilevate, prese dal distributore, dalle letture stimate, che sono una stima del numero che dovrebbe comparire sul display del contatore a una certa data. Se le bollette precedenti erano stimate e questa è rilevata, questa è un conguaglio.
- Guarda il periodo di riferimento. La bolletta indica sempre da quando a quando. Un conguaglio copre un periodo più lungo del solito, o si sovrappone a bollette che hai già pagato.
- Cerca la riga del ricalcolo. Un conguaglio rettifica importi già fatturati, al posto di aggiungere una voce nuova. In bolletta compare come ricalcolo di consumi precedentemente stimati.
Se dopo questi tre controlli il quadro resta confuso, il numero da confrontare è la lettura in bolletta contro il numero che leggi adesso sul contatore. È il controllo che ti dice se il problema è la fatturazione o il consumo.
Dati relativi alle letture e ai consumi
Tipo di lettura
Rilevata
Ogni quanto arriva il conguaglio
Il conguaglio arriva quando il fornitore riceve una lettura reale dopo un periodo fatturato a stima. Quanto spesso succede dipende dal contatore.
| Fornitura | Ogni quanto viene letto il contatore | Cosa vuol dire per il conguaglio |
|---|---|---|
| Luce, contatore elettronico | Il contatore trasmette i dati al distributore ogni mese | Il conguaglio è raro: la stima dura al massimo qualche bolletta |
| Luce, contatore tradizionale fino a 16,5 kW | Un tentativo di lettura ogni 4 mesi | Fra una lettura e l’altra si fattura a stima, e il conguaglio arriva alla lettura |
| Gas, fino a 500 Smc all’anno | Almeno un tentativo di lettura all’anno | È il caso in cui il conguaglio copre il periodo più lungo |
| Gas, da 500 a 1.500 Smc all’anno | Almeno 2 tentativi all’anno | |
| Gas, da 1.500 a 5.000 Smc all’anno | Almeno 3 tentativi all’anno | |
| Gas, oltre 5.000 Smc all’anno | Almeno una lettura al mese | Il conguaglio è marginale |
Le frequenze sono quelle fissate da ARERA. Si chiamano tentativi di lettura perché l’accesso al contatore può mancare: in quel caso il distributore lascia un avviso e tocca a te comunicare l’autolettura.
C’è un limite di tempo entro cui il conguaglio deve arrivare. Nel mercato libero il venditore deve emettere almeno una fattura su consumi effettivi ogni 12 mesi. Le bollette periodiche dei clienti domestici possono essere mensili o bimestrali.
Come evitare il conguaglio con l’autolettura
Il conguaglio si evita comunicando l’autolettura, cioè il numero che leggi tu sul contatore, nella finestra temporale che il fornitore indica in bolletta.
L’autolettura vale per i contatori tradizionali, quelli privi di smart meter. Se hai un contatore elettronico che trasmette da solo, il fornitore ha già il dato: il caso vero è il gas.
Il fornitore è tenuto a metterti a disposizione un canale per comunicarla, e a trasmetterla al distributore entro 4 giorni lavorativi. La scarta solo se è palesemente sbagliata, cioè se è di almeno un ordine di grandezza diversa dall’ultimo dato effettivo disponibile.
Ecco la procedura, passo per passo. Vale con qualunque fornitore.
- Trova la finestra. La bolletta indica il periodo in cui l’autolettura viene accettata. Fuori da quella finestra il dato può slittare alla bolletta dopo.
- Vai al contatore e leggi i numeri interi. Sul contatore gas prendi solo le cifre prima della virgola, in metri cubi. Sul contatore elettronico premi il pulsante fino ai totalizzatori in kWh e annota le fasce che la bolletta ti chiede. Le fasce da comunicare sono quelle del periodo in corso: controlla che non siano quelle del mese precedente.
- Copia le cifre intere così come sono, decimali esclusi. Il numero da comunicare è quello che vedi, cifra per cifra.
- Comunicala. App o area clienti del fornitore, numero verde, o il canale indicato in bolletta. Segnati la data in cui l’hai mandata.
- Controlla la bolletta dopo. Deve riportare quel numero come lettura, con il consumo indicato come effettivo.
- Ripetila a ogni finestra. Una sola autolettura all’anno lascia comunque mesi di stima alle spalle.
Fai una fotografia del display quando leggi. Se poi il numero in bolletta è diverso, la fotografia con la data è quello che porti al reclamo.
Cosa fare se l’importo del conguaglio è troppo alto
Davanti a un conguaglio sospetto, si controlla prima e si scrive dopo. In quest’ordine.
- Controlla la lettura. Confronta la lettura riportata in bolletta con il numero che leggi adesso sul contatore. Se la lettura in bolletta è più alta del contatore, ti hanno fatturato consumi in eccesso.
- Controlla il periodo fatturato. Verifica che il periodo del conguaglio resti fuori dalle bollette che hai già pagato e dai periodi in cui la casa era vuota.
- Controlla se il consumo è stimato o effettivo. Un conguaglio calcolato su una stima, al posto di una lettura reale, è un’altra bolletta provvisoria.
- Controlla che il consumo sia plausibile. Un cambio di abitudini, un impianto nuovo, un inverno freddo spiegano una parte della differenza. Nella maggior parte dei casi il conguaglio alto è fatturazione a stima che si riallinea, e l’errore è l’ipotesi meno probabile.
- Scrivi al fornitore. Il reclamo va al venditore, in forma scritta, e contesta l’importo dell’addebito. Nel reclamo puoi indicare un’autolettura: serve al venditore per verificare i consumi addebitati.
Quello che succede dopo il reclamo lo fissa ARERA.
| Cosa | Regola |
|---|---|
| Tempo di risposta | Il venditore deve rispondere in modo motivato entro 30 giorni solari, con l’esito dei controlli fatti |
| Se c’è un errore | Il venditore rettifica la bolletta e accredita nella prima bolletta utile la somma pagata in eccesso |
| Se la risposta del venditore arriva in ritardo | È previsto un indennizzo automatico, con valore base di 30 € |
| Sospensione della fornitura | In pendenza di un reclamo motivato la fornitura resta attiva: il venditore ha il divieto di sospenderla. Il divieto cade se l’importo è pari o inferiore a 50 €, o se hai mandato il reclamo oltre i 10 giorni successivi alla scadenza della bolletta |
Il reclamo apre una verifica; l’importo resta dovuto fino alla risposta. La risposta può confermare il conguaglio: succede spesso, perché nella maggior parte dei casi il conguaglio è il funzionamento normale della fatturazione a stima.
Quando si può chiedere la rateizzazione del conguaglio
La rateizzazione del conguaglio è un diritto in casi definiti da ARERA, una cosa diversa da una cortesia del fornitore. I casi cambiano fra mercato libero e servizi regolati, e fra luce e gas.
| Chi sei | Quando puoi chiedere le rate |
|---|---|
| Cliente del mercato libero, luce o gas | Se il fornitore ha disatteso, anche una sola volta, la periodicità prevista per l’emissione delle bollette. Oppure se la bolletta riporta un importo anomalo |
| Cliente in maggior tutela, PLACET o titolare di bonus — luce | Anche se la bolletta contiene un ricalcolo per consumi effettivi e supera del 150% l’addebito medio delle bollette a stima che l’hanno preceduta. Oppure se è stato accertato un malfunzionamento del contatore e la bolletta include consumi sfuggiti al contatore |
| Cliente in tutela della vulnerabilità, PLACET o titolare di bonus — gas | Anche se la bolletta contiene un ricalcolo per consumi effettivi ed è superiore al doppio dell’importo più alto fatturato nelle bollette a stima precedenti. Oppure se il contatore è accessibile e il ricalcolo nasce da una o più mancate letture. Oppure se è stato accertato un malfunzionamento del contatore |
Il caso del doppio sul gas vale solo con fatturazione meno che mensile, e solo se la differenza va oltre la normale variazione stagionale fra estate e inverno dei tuoi consumi.
Come si chiede, e a quali condizioni:
| Entro quando | Entro i 10 giorni successivi alla scadenza di pagamento. Dopo, concedere le rate resta una facoltà del venditore |
|---|---|
| Sotto quale importo resta facoltativa | La rateizzazione è obbligatoria dai 50 € in su |
| Quante rate, e ogni quanto | Ogni rateizzazione vale per conto suo, con la stessa periodicità delle normali bollette. ARERA lascia libero il numero delle rate |
| Interessi | Sulle somme rateizzate paghi interessi pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea |
| Se cambi fornitore prima della fine | Il venditore può eccezionalmente chiederti le rate ancora da scadere con periodicità mensile |
La possibilità di pagare a rate deve essere indicata nella bolletta stessa, insieme alle istruzioni per chiederla. Se sulla bolletta manca, chiedila comunque al servizio clienti.
Fino a quando indietro può andare un conguaglio: la prescrizione di due anni
Un conguaglio ha un limite di quanto può andare indietro nel tempo. Per le forniture di elettricità, gas e acqua il termine oltre il quale il credito del venditore si prescrive è di due anni.
La regola viene dalla legge di bilancio 2018 e vale sia per importi fatturati per la prima volta, sia per i ricalcoli di importi già fatturati in precedenza. È quindi la regola che riguarda direttamente i conguagli.
La prescrizione va eccepita da te. Non basta che siano passati due anni: devi farla valere tu, con una comunicazione scritta al venditore.
Come funziona in pratica:
- Se il venditore fattura importi relativi a periodi che risalgono a più di due anni, deve avvisarti con un messaggio in bolletta.
- Quel messaggio ti invita a eccepire la prescrizione sugli importi prescritti, di solito con un modulo allegato alla bolletta o scaricabile dal sito del venditore. In alternativa il messaggio spiega perché il venditore ritiene il credito ancora esigibile.
- Se paghi con domiciliazione e hai eccepito la prescrizione, l’addebito automatico riguarda solo gli importi che il venditore ritiene ancora esigibili.
Il venditore può anche decidere da solo di rinunciare agli importi prescritti: in quel caso deve informarti e indicare l’importo che ha rinunciato a fatturare.
I due anni si contano dalla data in cui l’importo viene fatturato. Su un conguaglio recente per consumi vecchi conta la data della fattura, e il codice civile prevede casi particolari. Se il conto resta sospetto, il passo giusto è il reclamo scritto; sospendere il pagamento è la strada sbagliata.
Domande frequenti
Fonti
- ARERA, Atlante per il consumatore, Che tipo di consumi possono essere presenti in bolletta e Come vengono calcolati i consumi stimati (TIF, articoli 5 e 6): consumi effettivi, autolettura e consumi stimati.
- ARERA, glossario della bolletta, voci letture rilevate e letture stimate.
- ARERA, Atlante per il consumatore, Ogni quanto tempo deve essere letto il contatore (TIME articoli 14 e 26 per l’elettricità; TIVG articoli 50, 51, 53, 54 per il gas): frequenze dei tentativi di lettura.
- ARERA, Atlante per il consumatore, Quando deve essere inviata la bolletta periodica (delibera 463/2016/R/com, TIF articolo 4 e tabella 2): periodicità della bolletta per i clienti domestici.
- ARERA, Atlante per il consumatore, Quali dati di misura deve utilizzare il venditore nelle bollette periodiche (TIF articolo 5): almeno una fattura su consumi effettivi ogni 12 mesi nel mercato libero.
- ARERA, Atlante per il consumatore, È consentita l’autolettura del contatore (TIF articoli 7, 8 e 9): obbligo del canale di autolettura e trasmissione al distributore entro 4 giorni lavorativi.
- ARERA, Atlante per il consumatore, In quali casi la bolletta può essere pagata a rate e Come si può ottenere la rateizzazione del pagamento della bolletta (delibere 584/2015/R/com, 463/2016/R/com, 555/2017/R/com, 362/2023/R/eel per la luce e 100/2023/R/com per il gas).
- ARERA, Atlante per il consumatore, Si può rifiutare il pagamento di importi fatturati con eccessivo ritardo e Cosa occorre fare per non pagare gli importi fatturati con eccessivo ritardo (delibera 569/2018/R/com Allegato A; codice civile articoli 2934 e seguenti; legge di bilancio 2018, legge 27 dicembre 2017 n. 205, articolo 1 comma 4).
- ARERA, Atlante per il consumatore, Si possono contestare le somme addebitate in bolletta e Cosa deve contenere la risposta a un reclamo sull’importo della bolletta (TIQV articoli 4, 5, 8, 11, 15, 19 e 21; TIMOE articolo 4).
- ARERA, aggiornamento del III trimestre 2026: prezzo di riferimento di 31,63 c€/kWh tasse incluse, in vigore dal 01.07.26.
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